Biologia/Nutrizione

 Con il termine nutrizionista si definisce lo specialista in quella branca della scienza che studia il rapporto tra la dieta (intesa come regime o profilo nutrizionale idoneo) e lo stato di salute o di malattia del singolo individuo o della collettività.
Il nutrizionista deve essere quindi capace di elaborare, determinare, prescrivere diete o profili nutrizionali per singoli individui o comunità, conosce gli alimenti e le loro caratteristiche nutrizionali e/o salutistiche, è in grado di valutare i bisogni energetici e nutritivi dell’uomo sano o malato attraverso tecniche e metodologie specifiche (analisi di: composizione corporea, metabolismo basale, dispendio energetico, assunzione alimentare, ecc.).
Determinato il regime/piano nutrizionale appropriato alle esigenze emerse, ne verifica l’andamento e gli effetti sugli individui. Predispone materiali informativi e conduce incontri volti alla divulgazione di conoscenze riguardanti la corretta alimentazione, anche al fine di prevenire l’insorgenza di malattie causate da nutrizione non adeguata.
Il Medico e il Biologo sono gli unici professionisti che possono offrire una prestazione completa e finalizzata alla prescrizione ed elaborazione di una dieta o di un profilo nutrizionale, fermo restando che l’accertamento delle condizioni fisiopatologiche sono di competenza esclusiva del medico, grazie ai seguenti requisiti abilitanti:
    • MEDICO: laureato magistrale in medicina e chirurgia (6 anni di università) che ha superato un esame di stato e si è iscritto all’ordine dei medici. A volte è anche specialista in scienza dell’alimentazione: medico che ha ottenuto un diploma di specializzazione in scienza dell’alimentazione.
    • BIOLOGO NUTRIZIONISTA: laureato magistrale in biologia (5 anni di università) che ha superato un esame di stato e si è iscritto all’albo nazionale dei biologi nella sezione A. A volte è anche specialista in scienza dell’alimentazione: è il biologo nutrizionista che ha ottenuto un diploma di specializzazione in scienza dell’alimentazione.
Esiste una precisa norma giuridica che riconosce la competenza del biologo nutrizionista a prescrivere diete?
Con riferimento al tema della competenza del biologo a prescrivere diete, si osserva che questa competenza è espressamente riconosciuta dalla legge e anzi si può aggiungere che il biologo è l’unico professionista, a favore del quale esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e a prescrivere le conseguenti diete. L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di ‘valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo‘. Del resto la stessa autorevole giurisprudenza amministrativa ha confermato che oltre alla legge costituisce fondamento delle competenze del biologo il predetto decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93 (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305). Applicando i principi sanciti dalla citata Sentenza 16626 l’unico obbligo che incombe al biologo è quello, ovviamente, di non qualificarsi come medico, di non effettuare diagnosi e di non prescrivere farmaci.
Il biologo per fare il nutrizionista ha bisogno della presenza del medico?
Il biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico.
La consulenza nutrizionale è esente IVA?
L’elaborazione delle diete sono esenti da IVA così come recita l’Art. 1 del DM Sanità 17/05/2002 e quindi rientrati nelle esenzioni previste dall’Art. 10 del DPR n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni.
La consulenza nutrizionale è detraibile fiscalmente?
Con il decreto del 17 maggio 2002 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha disposto che sono esenti dall’IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da:
a) gli esercenti le professioni di biologo e di psicologo;
b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra;
c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001.

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